Accesso agli atti amministrativi

Richiesta accesso agli atti

Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare

E’ il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi detenuti stabilmente dall’ Azienda.

Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il procedimento di accesso può essere  avviato in modo informale, mediante richiesta anche verbale, od in modo formale, mediante richiesta scritta.
La domanda può esser presentata direttamente dal soggetto o da suo delegato ( es:  legale rappresentante- difensore, procuratore, tutore) : in tal caso alla domanda deve essere allegato l’ atto di delega dell’interessato sottoscritto in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritto e presentato unitamente a copia fotostatica  di un documento di identità del sottoscrittore. In caso di richiesta  presentata tramite un legale, la richiesta deve essere accompagnata da copia del mandato o dell’incarico professionale, oppure deve essere sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall’interessato 

Cosa si può chiedere

Ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’ASP di Enna e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.

L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso. Non sono ammissibili richieste di accesso generiche e/o preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato dell’Azienda  (c.d. accesso “esplorativo”). Le istanze d’accesso, pertanto, devono essere circoscritte nel loro oggetto ed  i documenti cui si intende accedere devono essere specificatamente individuati.
Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Azienda. Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando l’Azienda ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

Tutti gli atti resi pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria sono acquisibili dagli interessati mediante accesso, anche informale.

In base all’apposito Regolamento aziendale sono rese pubbliche, mediante pubblicazione all’Albo dell’Azienda, le delibere del Direttore Generale, quelle delegate ai Direttori Amministrativo e Sanitario, e le determinazioni dirigenziali adottate per delega del Direttore Generale, ad eccezione di quelle che, per ragioni di riservatezza (epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale), si ritenga di escludere da pubblicità. In tal caso devono essere esplicitate, nelle motivazioni del provvedimento, le ragioni che inducono ad omettere la pubblicazione, totale o parziale, del provvedimento medesimo. Al fine di agevolare l’accesso ai provvedimenti resi pubblici, viene pubblicato sul sito web dell’Azienda (www.asp.enna.it), entro cinque giorni lavorativi dalla data della loro adozione, l’elenco degli oggetti delle deliberazioni; tale elenco rimane esposto per almeno un anno. Per il medesimo fine sono, inoltre, pubblicati sul sito tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.

Cosa non si può chiedere

Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all’accesso dall’apposito Regolamento aziendale, con riferimento all’art.24, comma 1 della L.214/1990 e s.m.i., all’art.8 del D.P.R. 352/1992  ed al D.Lg.vo 196/2003 (codice privacy).

Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003 (codice privacy), in materia di accesso ai propri dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono

Non possono essere oggetto di accesso  i documenti  che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa,  quando riguardino diritti inviolabili  e  garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque possibile l’accesso  a questi documenti   quando siano strettamente indispensabili   alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato  di salute e la vita sessuale,  nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003.   In tali casi l’accesso da parte di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi, documentandolo, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:

– che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

– che il documento sia necessario per tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari o superiore a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.


Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi

La richiesta informale di visionare l’atto è effettuata direttamente dall’interessato , presso la struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del  procedimento o a detenerlo stabilmente, anche tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale, gli U.R.P. distrettuali  o la Segreteria Direzionale.

La richiesta formale, indirizzata al legale rappresentante dell’Ente, può essere presentata in uno dei seguenti modi:

per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale e degli U.R.P. distrettuali;

– personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. di Enna (Viale Diaz n.7/9- Enna;

– per via postale all’indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di  Enna, Viale Diaz n.7/9 – 94100 Enna;

– mediante telefax ai numeri indicati sul sito aziendale;

– mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo : protocollo.generale@pec.asp.enna.it

La richiesta può essere redatta sul modulo prestampato (allegato 2) predisposto dall’Azienda che verrà  fornito su richiesta dell’interessato. Il modulo può essere scaricato dal sito aziendale: www.asp.enna.it


Quanto tempo ci vuole per l’evasione della richiesta di accesso

Il procedimento di accesso formale si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione del documento al registro protocollo generale dell’Azienda.

Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, su espressa indicazione del richiedente, via fax  o  mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione il procedimento di accesso è archiviato.   Se il responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati è tenuto a dare comunicazione agli stessi dell’avvio del procedimento di accesso. Per controinteressati s’intendono, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera c), della L. n. 241/1990 e s.m.i., tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. In presenza di terzi controinteressati, i termini per la conclusione del procedimento di accesso si interrompono e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione pervenuta dai soggetti controinteressati.

Nel caso in cui la natura, la complessità o la difficoltà di reperimento dei documenti richiesti non permetta all’Azienda di fornire riscontro entro il termine di 30 giorni, la stessa ha la facoltà di prorogare il termine di conclusione dandone motivata comunicazione all’interessato.

Decorsi trenta giorni dalla richiesta d’accesso, salvo la comunicazione di proroga dei termini di cui sopra, questa si intende rifiutata ed il richiedente può esperire i rimedi indicati all’ art.61 del Regolamento

Quanto costa ottenere l’esame e le copie dei documenti amministrativi

L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia  è subordinato al pagamento delle somme, per costo di riproduzione e  diritti di ricerca e di visura, indicate sull’allegato 4 al  Regolamento, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.                    

Per  le copie conformi all’originale è necessaria la marca da bollo, nella misura stabilita dalla vigente normativa in materia (€, 14,62), sia sulla richiesta scritta che sulla copia dell’atto. Se il documento è composto da più  pagine, la marca da bollo deve essere apposta ogni  quattro facciate. Al pagamento dell’imposta di bollo deve provvedere il richiedente, fornendo direttamente all’Ufficio dell’Azienda  le marche da bollo necessarie.

Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso


Contro  il rifiuto o il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di gg. 30 senza avere ricevuto  risposta o qualunque altra limitazione di tale diritto è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione, nei termini di legge.

Salve le disposizione della L.241/90 e s.m.i. relative ai ricorsi giurisdizionali, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento aziendale, contro il rifiuto o il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi o  in caso di  diniego implicito  per decorrenza  del termine di gg. 30 senza avere ricevuto  risposta o qualunque altra limitazione di tale diritto, è consentito proporre opposizione al Direttore Generale dell’Azienda entro 30 giorni. Decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della opposizione senza risposta, essa si intenderà respinta.


Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso

Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi  sono:
1. la Legge 241/1990 e s.m.i.;

2. la L.R. n. 10/1991 e s.m.i.,

3. il D.P.R. n.184/2006
4. Regolamento aziendale di attuazione della Legge n.241 del 7.8.90 e della Legge Regionale 30.4.1991 n.10, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi e cartelle cliniche, adottato con delibera n.2043 del 07/07/2010 del Direttore Generale

 

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