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Accesso agli atti amministrativi
Richiesta accesso agli atti
Cos’è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare
E’ il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi detenuti stabilmente dall’ Azienda.
Possono esercitare il diritto di accesso tutti i soggetti, compresi quelli portatori di interessi pubblici, diffusi o collettivi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.
Il procedimento di accesso può essere avviato in modo informale, mediante richiesta anche verbale, od in modo formale, mediante richiesta scritta.
Cosa si può chiedere
Ogni documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, detenuti dall’ASP di Enna e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
L’Azienda non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Il diritto di accesso si esercita sui documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall’Azienda. Il diritto di accesso è esercitatile fino a quando l’Azienda ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
Tutti gli atti resi pubblici o comunque assoggettati a pubblicità obbligatoria sono acquisibili dagli interessati mediante accesso, anche informale.
In base all’apposito Regolamento aziendale sono rese pubbliche, mediante pubblicazione all’Albo dell’Azienda, le delibere del Direttore Generale, quelle delegate ai Direttori Amministrativo e Sanitario, e le determinazioni dirigenziali adottate per delega del Direttore Generale, ad eccezione di quelle che, per ragioni di riservatezza (epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria, industriale e commerciale), si ritenga di escludere da pubblicità. In tal caso devono essere esplicitate, nelle motivazioni del provvedimento, le ragioni che inducono ad omettere la pubblicazione, totale o parziale, del provvedimento medesimo.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o sottratti all’accesso dall’apposito Regolamento aziendale, con riferimento all’art.24, comma 1 della L.214/1990 e s.m.i., all’art.8 del D.P.R. 352/1992 ed al D.Lg.vo 196/2003 (codice privacy).
Non sono accessibili le informazioni in possesso dell’Azienda che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal D.Lg.vo 196/2003 (codice privacy), in materia di accesso ai propri dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono
Non possono essere oggetto di accesso i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E’ comunque possibile l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60) del Dlgs. 196/2003. In tali casi l’accesso da parte di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi, documentandolo, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:
– che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;
– che il documento sia necessario per tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari o superiore a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.
La richiesta informale di visionare l’atto è effettuata direttamente dall’interessato , presso la struttura organizzativa competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, anche tramite l’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale, gli U.R.P. distrettuali o la Segreteria Direzionale.
La richiesta formale, indirizzata al legale rappresentante dell’Ente, può essere presentata in uno dei seguenti modi:
– per il tramite dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico aziendale e degli U.R.P. distrettuali;
– personalmente presso l’Ufficio Protocollo dell’A.S.P. di Enna (Viale Diaz n.7/9- Enna;
– per via postale all’indirizzo: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Viale Diaz n.7/9 – 94100 Enna;
– mediante telefax ai numeri indicati sul sito aziendale;
– mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo : protocollo.generale@pec.asp.enna.it
La richiesta può essere redatta sul modulo prestampato (allegato 2) predisposto dall’Azienda che verrà fornito su richiesta dell’interessato. Il modulo può essere scaricato dal sito aziendale: www.asp.enna.it
Il procedimento di accesso formale si conclude nel termine di 30 giorni, decorrenti dalla data di acquisizione del documento al registro protocollo generale dell’Azienda.
Se la richiesta è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni, ne dà comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero, su espressa indicazione del richiedente, via fax o mediante Posta Elettronica Certificata (PEC). In tal caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione il procedimento di accesso è archiviato.
Nel caso in cui la natura, la complessità o la difficoltà di reperimento dei documenti richiesti non permetta all’Azienda di fornire riscontro entro il termine di 30 giorni, la stessa ha la facoltà di prorogare il termine di conclusione dandone motivata comunicazione all’interessato.
Decorsi trenta giorni dalla richiesta d’accesso, salvo la comunicazione di proroga dei termini di cui sopra, questa si intende rifiutata ed il richiedente può esperire i rimedi indicati all’ art.61 del Regolamento
Quanto costa ottenere l’esame e le copie dei documenti amministrativi
L’esame dei documenti è gratuito.
Il rilascio di copia è subordinato al pagamento delle somme, per costo di riproduzione e diritti di ricerca e di visura, indicate sull’allegato 4 al Regolamento, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Per le copie conformi all’originale è necessaria la marca da bollo, nella misura stabilita dalla vigente normativa in materia (€, 14,62), sia sulla richiesta scritta che sulla copia dell’atto. Se il documento è composto da più pagine, la marca da bollo deve essere apposta ogni quattro facciate. Al pagamento dell’imposta di bollo deve provvedere il richiedente, fornendo direttamente all’Ufficio dell’Azienda le marche da bollo necessarie.
Cosa si deve fare in caso di rigetto della richiesta di accesso
Contro il rifiuto o il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di gg. 30 senza avere ricevuto risposta o qualunque altra limitazione di tale diritto è ammesso ricorso al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione, nei termini di legge.
Salve le disposizione della L.241/90 e s.m.i. relative ai ricorsi giurisdizionali, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento aziendale, contro il rifiuto o il differimento dell’accesso ai documenti amministrativi o in caso di diniego implicito per decorrenza del termine di gg. 30 senza avere ricevuto risposta o qualunque altra limitazione di tale diritto, è consentito proporre opposizione al Direttore Generale dell’Azienda entro 30 giorni. Decorsi 15 giorni dalla data di presentazione della opposizione senza risposta, essa si intenderà respinta.
Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
1. la Legge 241/1990 e s.m.i.;
2. la L.R. n. 10/1991 e s.m.i.,
3. il D.P.R. n.184/2006
4. Regolamento aziendale di attuazione della Legge n.241 del 7.8.90 e della Legge Regionale 30.4.1991 n.10, recanti norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d’accesso ai documenti amministrativi e cartelle cliniche, adottato con delibera n.2043 del 07/07/2010 del Direttore Generale
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