Richiesta cartella clinica

CARTELLE CLINICHE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

 

 

La cartella clinica è un documento personale che contiene l’insieme di informazioni sanitarie ed anagrafiche relative al ricovero.

Copia della cartella clinica può essere richiesta,  presso l’apposito Ufficio ospedaliero,  anche prima della dimissione, utilizzando l’apposita modulistica (allegato 5) .
Il regolamento Aziendale prevede che copia della Cartella Clinica, dei referti clinici e di altra documentazione sanitaria, da consegnarsi in busta chiusa e con modalità che garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza previste dalla Legge 675/1996 (privacy), possa essere rilasciata a:

·           intestatario della documentazione, previa verifica dell’identità personale;

·           terzi, previa identificazione personale, con delega firmata dal soggetto cui la documentazione si riferisce, a condizione che il soggetto terzo produca il foglio di ritiro ovvero, in mancanza, fotocopia di un documento d’identità del delegante.

Al di fuori dei casi di delega firmata dal soggetto cui la documentazione si riferisce, l’accesso alle cartelle cliniche ed altra documentazione sanitaria da parte di terzi è ammesso solo se il richiedente comprovi, documentandolo, la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 92 del D. Lgs. 196/03 e più specificamente:

a.          che il documento sia necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria di rango pari a quello dell’interessato ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

b.          che il documento sia necessario per tutelare, in conformità alla disciplina sull’accesso ai documenti, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari o superiore a quello dell’interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile.

La valutazione dell’ammissibilità della richiesta, bilanciando gli interessi delle due parti, sarà oggetto di decisione da parte del Responsabile della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero, dei Responsabili delle altre Unità Operative non ospedaliere afferenti ai Distretti Sanitari ed Ospedalieri e dei Dipartimenti territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze.

Sono legittimati ad avere rilasciata copia della suddetta documentazione, previa motivazione ed alle condizioni previste dalla legge e dal regolamento aziendale, particolari soggetti non intestatari della documentazione, quali: Autorità Giudiziaria; Polizia Giudiziaria; Consulente Tecnico d’Ufficio o del Perito d’Ufficio; persona esercente la potestà genitoriale; tutore di persone interdette o minori privi di genitori esercenti la potestà; curatore, nel caso di persona inabilitata e non capace di sottoscrivere; erede o ciascuno dei coeredi; legale dell’avente diritto alla documentazione; l’INAIL (nei casi di infortunio); l’INPS (nei casi di competenza ex artt. 17 e 18 del R.D. 2316 del 1934 e ricoveri per TBC); Ispettori del lavoro e/o enti con funzioni analoghe (ex art. 64 del D.P.R. 19/3/56, n. 303);Commissariato del Governo o Prefetture (per controllo sussistenza presupposti rimborso spese di spedalità stranieri  indigenti); Medico curante, dipendente o convenzionato con l’Azienda, nell’esercizio dell’attività istituzionale o della libera professione intramurale (quale soggetto “incaricato” ai sensi dell’articolo 30 del D. lgs. n. 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici); Sanitari libero professionisti (che si qualifichino quali curanti dell’intestatario  e conseguentemente soggetti “Titolari” ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs n. 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici); Aziende Sanitarie o Ospedaliere o altre strutture sanitarie pubbliche o private, (che si qualifichino quali “Titolari” o “Responsabili” ai sensi rispettivamente degli articoli 28 e 29 del D. lgs. n. 196/2003, con lo scopo di utilizzo a fini diagnostico-terapeutici); Responsabile del Servizio Legale dell’Azienda (con riferimento a richieste risarcitorie).

In tutti i casi dovrà essere specificata la qualità del richiedente e le motivazioni della richiesta.

Ogni altro caso  sarà oggetto di decisione da parte del  Responsabile della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero, dei Responsabili delle altre Unità Operative non ospedaliere afferenti ai Distretti Sanitari ed Ospedalieri e dei Dipartimenti territoriali, nell’ambito delle rispettive competenze . 

MODALITÀ DI RILASCIO DI COPIE DI CARTELLE CLINICHE ED ALTRA DOCUMENTAZIONE SANITARIA


La richiesta di copia di cartella clinica o di altra documentazione sanitaria può essere redatta sul modulo prestampato predisposto dall’Azienda che verrà fornito su richiesta dell’interessato (allegato 5)

Il regolamento Aziendale prevede che la Cartella Clinica venga rilasciata, in copia autenticata, dal Responsabile della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui al momento della richiesta la cartella non risultasse archiviata presso l’Ufficio Cartelle Cliniche, al fine di procedere al completamento della stessa con la documentazione relativa a particolari e complesse indagini diagnostiche, il termine di cui al comma precedente è differito di ulteriori 30 giorni.
La sottoscrizione della richiesta di rilascio non è soggetta ad autenticazione ove sia sottoscritta dal soggetto cui la documentazione si riferisce (purché maggiorenne o minore emancipato), alla presenza del dipendente addetto e previa esibizione di documento d’identità.
La stessa può essere presentata anche da un terzo, già firmata dall’intestatario della documentazione, a condizione che produca fotocopia, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore. Può essere inoltrata anche per posta o a mezzo fax (dietro pagamento delle somme indicate sull’allegato 4 al  Regolamento) , purché risulti allegata la fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore. In tali casi la copia fotostatica del documento d’identità è inserita nel fascicolo d’ufficio.
Ogni altro caso non previsto dal Regolamento, sarà oggetto di decisione da parte del dal Responsabile della Direzione medica del Presidio ( o stabilimento) Ospedaliero .
Le copie della cartella clinica e di altra documentazione sanitaria sono consegnate dietro pagamento delle somme, a titolo di rimborso spese e diritti di ricerca, indicate sull’allegato 4 al  Regolamento.

Il  rilascio di copia autenticata della cartella clinica è esente da bollo, ai sensi dell’art.7, comma 5 della Legge 29/12/90 n.405 . Il pagamento delle copie non è dovuto nel caso di Pubbliche Amministrazioni richiedenti, per il perseguimento di fini istituzionali


Per informazioni e chiarimenti ci si può rivolgere alle Direzioni sanitarie dei presidi o stabilimenti ospedalieri aziendali e all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), ai numeri telefonici riportati su questo sito.

 

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