Visite Medico-Legali richieste dall’Autorità Giudiziaria per l’accertamento dello stato di salute di Testi, Detenuti o Familiari di Detenuti

Legge 26/7/1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario) – Art. 32 della Costituzione Italiana Art. 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena) – D.P.R. 30 Giugno 2000, n. 23

Attività accertativa monocratica svolta dal Servizio di Medicina Legale svolta esclusivamente su richiesta dell’Autorità Giudiziaria per l’accertamento dello stato di salute di testi, detenuti o familiari di detenuti, ai fini della formulazione del relativo giudizio medico-legale ai fini specificamente richiesti.

Procedura

L’avvio della procedura prevede la ricezione dell’istanza da parte dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale – Tribunale di Sorveglianza) – il Medico Legale procederà quindi – unitamente ad operatori delle FF.OO. all’esecuzione della visita domiciliare o presso altra sede indicata dall’Autorità, visionando ed acquisendo l’eventuale documentazione sanitaria.

Al termine della procedura il Servizio di Medicina Legale trasmetterà tempestivamente il giudizio medico alla richiedente Autorità Giudiziaria.

N.B.: Prestazione svolta quale attività d’istituto.

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